Gite scolastiche: i docenti non hanno responsabilità sulla condotta del conducente

IL POST DI UNA MAMMA: “Niente più gite! Così mi hanno detto all’asilo: non si fanno più gite di un giorno perché c’è il nuovo obbligo di legge di trasportare i bambini e nuove regole per gli insegnanti. Vi risulta?”

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In realtà il problema era partito da una polemica sui viaggi d’Istruzione alimentata da docenti e sindacati. Questo perché sembrava che i docenti impegnati nelle gite scolastiche, avessero dovuto coprire delle responsabilità ben oltre il proprio ruolo educativo nei confronti dei piccoli.

Sono pertanto intervenute le Faq chiarificatrici da parte del Miur per placare questa piccola incomprensione: Nota prot. n. 2059 del 14 marzo 2016

Risposte alle domande più frequenti sull’organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate in riferimento alla nota ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016

  • FAQ

1. La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove responsabilità ai docenti accompagnatori in merito all’organizzazione dei viaggi di istruzione?
No, la nota non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata.

2. I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente?
Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell’idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità. Il Vademecum elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.).

3. La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992?
La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del ’92 infatti riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico.

4. Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione è sempre obbligatorio darne comunicazione o richiedere l’intervento della Polizia stradale?
No non è obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere l’intervento preventivo. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota informa che c’è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l’intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi.

5. La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno?
No la richiesta di intervento della Polizia stradale può essere fatta anche qualora il viaggio di istruzione sia di una sola giornata.

6. Come posso richiedere l’intervento della Polizia stradale?
In caso di necessità l’intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112 – 113). La compilazione e l’invio del modulo 2, allegato alla nota, alla sezione della Polizia Stradale della provincia dove ha sede la scuola, non va utilizzato per richiedere l’intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione.

I docenti non hanno responsabilità sulla condotta del conducente. Perché “il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale – ha spiegato il Miur – ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell’idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità”.

Si tratta di informazioni di supporto che non prevedono in alcun modo che dirigenti e docenti debbano sostituirsi agli organi di controllo preposti, ma che debbano attivare i controlli necessari per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi.

LE GITE SONO AL SICURO! Come è giusto che sia: ad ognuno il suo mestiere!


Lo sapevi? Nella vicina Svizzera, i conducenti di bus scolastici “imparano ad insegnare” ai bambini i primi rudimenti della sicurezza stradale, e così niente è lasciato al caso: il primo giorno di scuola, per un alunno della prima elementare, si apre con la spiegazione di come si indossa una cintura di sicurezza e del perché è necessario compiere questo semplice e vitale gesto.


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