Quando si affronta una crisi coniugale, tra le altre preoccupazioni c’è anche quella di non sapere a cosa si va incontro quando si decide d’intraprendere la strada che porta alla separazione dei coniugi.
Abbiamo chiesto all’ Avv. Debora Degli Esposti di illustrarci alcune informazioni generali, utili per chi si trova in questa situazione, che possono aiutare a fare chiarezza circa le possibili alternative, nonché sulle modalità con cui si svolgono tali procedure, che oggi grazie a recenti riforme, non sono più solo quelle che in presenza di un Giudice, ma possono avvenire davanti ad un Avvocato o, in alcuni casi, anche davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
“Innanzi tutto, bisogna distinguere tra due diverse forme di separazione che possono essere attivate avanti al Giudice: la separazione consensuale e la separazione giudiziale.
La separazione consensuale si ha quando i coniugi decidono di comune accordo di separarsi e chiedono al Tribunale di omologare la separazione. La separazione consensuale, infatti, è il frutto di un accordo tra i coniugi per sciogliere il loro rapporto matrimoniale e ne vengono decise insieme le condizioni, come l’affidamento dei figli, il loro mantenimento e la divisione dei beni. Si procede, infatti, ad una omologazione di tale accordo, con la quale il Giudice dichiara la separazione e ne rende efficaci gli effetti.
La procedura prevede la presentazione di una domanda congiunta di separazione che va depositata presso Tribunale che è competente per residenza di uno o entrambi i coniugi, a cui seguirà la fissazione dell’udienza di comparizione per i coniugi, nella quale verrà tentata una conciliazione, che è prevista per legge: in sostanza il Giudice chiederà alle parti se è possibile ricucire il rapporto oppure se è loro intenzione andare avanti con la separazione. Se il tentativo di conciliazione sarà positivo i coniugi si riconciliano senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Se invece sarà negativo, il Giudice provvederà ad omologare le condizioni sottoscritte dai coniugi, conferendo efficacia alla separazione consensuale.
La separazione giudiziale si ha quando i due coniugi non riescono a raggiungere un accordo comune sulle conseguenze della separazione. Spetta in questo caso al Tribunale autorizzare i coniugi a vivere separatamente, alle condizioni stabilite dal Giudice stesso, sia in materia economica, che per quanto riguarda le modalità di affido, di educazione e ogni altra questione relativa ai figli. La procedura, anche in questo caso, prevede il deposito di una domanda, presentata in questo caso anche da uno solo dei coniugi. All’udienza appositamente fissata, il Giudice esperirà il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, pronuncerà i provvedimenti provvisori, destinati a durare fino alla sentenza, affinché i coniugi vivano separatamente, venga sciolta la comunione legale e venga stabilito un mantenimento per il coniuge che ne abbia diritto e per i figli, nonché ogni altra disposizione relativa all’affidamento dei medesimi (residenza, visite con il genitore non convivente, etc.). La causa, poi, procederà sino alla sentenza definitiva di separazione.
Per quanto riguarda, invece, le due procedure cosidette “stragiudiziali”, introdotte con il D. L. n. 132/2014, la prima prevede che i coniugi possano rivolgersi ad un legale per attivare una negoziazione assistita tra legali e concludere una “convenzione di negoziazione assistita” al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, oppure di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio (ovvero di divorzio, nel primo caso contratto anche con rito religioso, nel secondo caso solo con rito civile), nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
La convenzione di negoziazione assistita – ovvero l’accordo “mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia” – deve indicare il termine massimo entro cui l’accordo dovrà essere firmato (in ogni caso non inferiore a un mese), l’oggetto della lite e va redatta, a pena di nullità in forma scritta, e conclusa con l’assistenza di un legale. Gli Avvocati certificheranno poi l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale e trasmetteranno, entro dieci giorni, copia dell’accordo (con le relative certificazioni ex art. 5) all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Una volta terminato l’iter, l’accordo raggiunto, a seguito della convenzione, produrrà i medesimi effetti di una sentenza giudiziale.
L’altra possibilità di separazione è data dall’art. 12 che consente ai coniugi di recarsi direttamente dinanzi all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza (di entrambi, di uno dei due ovvero del comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio), per procedere senza l’assistenza di un legale, concludendo “un accordo di separazione personale, ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. Anche in tal caso il funzionamento è molto semplice: l’Ufficiale riceve le dichiarazioni di ciascuna delle parti, secondo le condizioni tra di esse concordate, quindi viene compilato e sottoscritto immediatamente l’accordo che produrrà gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali. Ma attenzione: questa ultima modalità vale solo per chi decide di separarsi o divorziare consensualmente (ovvero con il pieno accordo delle parti su tutti gli aspetti personali e patrimoniali), altrimenti ci si deve rivolgere ad un legale. Per dirsi addio all’anagrafe, è previsto infine un ulteriore divieto: l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (nel caso ad esempio della casa familiare, di un’auto, di un conto corrente cointestato, ecc.), nè più in generale di carattere economico (come il cosiddetto assegno di mantenimento). In tal caso, l’unica strada possibile è quella della negoziazione assistita davanti al legale o la tradizionale via del Tribunale.
Infine una considerazione è d’obbligo. Qualunque sia la forma del procedimento di separazione che si decida d’intraprendere, nel caso che ci siano figli è indispensabile che sia data loro la maggiore tutela possibile: così come previsto dall’ordinamento, sono loro il centro d’interesse che il legislatore intende tutelare e così dovrebbe essere in qualunque altro ambito, nel quale ci si trovi ad affrontare questi difficili percorsi di vita.”
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Importante poi per i genitori con figli condividere al massimo ogni momento della loro vita. In aiuto vengono anche piattaforme web e altri strumenti digitali come http://www.2houses.com
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