Immagini e Social Network: facciamo chiarezza

La comunicazione visiva è divenuta fondamentale, soprattutto con l’utilizzo dei social che né fanno un elemento indispensabile per l’efficacia e la visibilità dei contenuti che vendono diffusi. Infatti, vengono postate, diffuse e condivise continuamente immagini e fotografie dagli utenti.

Ma è possibile farlo? L’utilizzo di foto e immagini trovate on line è davvero libero e usufruibile da tutti?
In realtà in alcuni casi no e potrebbe comportare il rischio di dover risarcire il legittimo proprietario, per aver utilizzato impropriamente e senza autorizzazione un’opera fotografica.
Come capire, quindi, se è possibile pubblicare un immagine o meno? E quale tutela può invocare il fotografo? –  Lo chiediamo all’Avv. Debora Degli Esposti. (che potete trovare anche su Facebook sulla sua pagina QUI.)

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“Per prima cosa, occorre distinguere le fotografie cosiddette “semplici” dalle vere e proprie opere fotografiche. Come chiarito anche dal Tribunale di Milano nella sentenza n° 12188/2016 del 7/11/2016, le fotografie semplici che ritraggono persone, elementi o momenti di vita naturale o sociale, che siano prive di uno stile personale del fotografo che le contraddistingua e non contengano elementi in base ai quali dovrebbero ritenersi creazioni artistiche, non rientrano tra le opere dell’ingegno di cui all’art. 2 n. 7 della Legge sul Diritto d’autore. Ma possono comunque essere soggette alla tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi, previsti all’articolo 90 della legge sul Diritto d’autore: in questo caso, però, è richiesta l’indicazione sugli esemplari della fotografia del nome del fotografo (quale elemento intrinseco della fotografia stessa), o della ditta da cui il fotografo dipende, o del committente e della data in cui è stata prodotta.

In assenza di tali elementi, la riproduzione delle immagini non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi di cui agli articoli 91 e 98 della legge sul diritto d’autore, salva la prova della malafede in capo al riproduttore.

In tal caso verrebbe meno anche la possibilità dell’autore di richiedere il danno morale conseguente l’utilizzo, poiché potrebbe essere riconosciuto solo in caso di disconoscimento della paternità della fotografia, attribuendo ad altri la sua realizzazione.

Le opere fotografiche, invece, secondo la definizione data dalla giurisprudenza formatasi sul punto (tra le altre, Tribunale di Milano, sentenza n° 6557/2016 del 25/05/2016), sono contraddistinte dal “carattere creativo” delle medesime, che richiede necessariamente un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera abilità tecnica di un fotografo, che si ravvisa quando il fotografo trasmette un messaggio ulteriore e diverso rispetto a quanto immortalato nella fotografia stessa, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera, tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto, ovvero “esprime in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la persona dell’autore, dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall’oggetto o dal soggetto riprodotto”

Rientrano in questa categoria anche le foto di eventi o manifestazioni connotate dalle suddette caratteristiche, che sono ritenute dalla giurisprudenza come opere meritevoli di tutela ai sensi degli artt. 87 e ss. della Legge 633/1941. Di conseguenza l’autore delle medesime (o il suo committente, se il fotografo è stato incaricato da quest’ultimo), ha il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la fotografia così come previsto dall’art. 88 della Legge sulla protezione del diritto d’autore.

In questo caso, si applica appieno la tutela prevista dalla legge 633/1941 come per qualsiasi altra opera intellettuale: chi la realizza ne è autore e ne detiene tutti i diritti morali e patrimoniali.

Di conseguenza, è l’autore a decidere se e a chi cedere i diritti di utilizzazione economica della propria opera fotografica, dovendosi invece ritenere esclusa la possibilità di un suo impiego, ove questo non sia stato espressamente autorizzato.

Il fatto di aver pubblicato una fotografia sul proprio profilo, però, non implica l’averne ceduto i diritti, che rimangono sempre nella titolarità dell’autore.

La giurisprudenza in questo senso, ha più volte ribadito che nell’ipotesi in cui il trasferimento di fotografie digitali – che non riportino le indicazioni di cui all’art. 90 (interpretate nella suddetta chiave evolutiva) – tramite un download da una pagina web come ad esempio da una pagina personale di Facebook, che sia riconducibile al fotografo o nella quale siano chiaramente indicati il nome del medesimo e la data dello scatto, i terzi sono comunque posti nella condizione di individuare con l’ordinaria diligenza il nome dell’autore e la data anche se collocati in prossimità della foto e non sulla stessa.

Inoltre, come sancito nella sentenza del Tribunale di Roma n° 12076/2015 del 1/6/2015, la pubblicazione delle foto su una pagina personale di Facebook, pur non costituendo una prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle foto, unitamente alla mancanza di elementi che vadano in senso contrario, può avere valore di presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network, sulla quale era stata originariamente pubblicata.

Ecco allora, che l’autore di una fotografia copiata o condivisa da altri, potrebbe legittimamente avanzare una richiesta di risarcimento dei danni nei confronti di colui che, in maniera sprovveduta o consapevolmente, ha pensato bene di utilizzare la foto e, questo, indipendentemente dalla finalità dell’uso. Il risarcimento varierà a seconda si tratti di una foto semplice, le cui caratteristiche nè consentano però una tutela dal punto di vista dei diritti connessi, oppure di un’opera fotografica, ma anche in considerazione della qualità dell’opera, del tempo per il quale è stata utilizzata, dell’utilizzo fatto (ovvero per fini commerciali o privati), nonché dell’utilità ricevuta da chi ha sfruttato illegittimamente l’immagine. In questo senso, anche la SIAE ha elaborato delle tabelle nel Compendio delle norme e dei compensi per la produzione dell’arte figurativa, plastica e fotografica, che spesso sono state utilizzate per determinare l’entità delle somme spettanti al fotografo in questi casi.

In definitiva, – conclude l’Avv. Debora Degli Esposti – quindi, è necessario verificare sempre che la fotografia che si vuole condividere o scaricare, non sia protetta da copyright prima di utilizzarla; in caso positivo, sarà necessario provvedere a richiedere anticipatamente l’autorizzazione all’autore o citarne il nome, se previsto, per evitare spiacevoli conseguenze.


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